Queste hanno subito un importante modifica con la Legge di Stabilità ma prima di approfondire vediamo nello specifico le due clausole.
Clausola flessibile - consentono al datore di lavoro di variare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro rispetto a quanto fissato nel contratto a tempo parziale originario. La clausola deve essere sottoscritta con un patto scritto e può essere applicata al part time orizzontale, verticale e misto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la volontà di avvalersi della clausola flessibile con un preavviso di 2 giorni.
Clausola elastica - consentono al datore di lavoro di ampliare unilateralmente l'ammontare dell'orario di lavoro rispetto a quanto fissato nel contratto a tempo parziale originario. La clausola deve essere sottoscritta con un patto scritto e può essere applicata al part time verticale e misto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la volontà di avvalersi della clausola elastica con un preavviso di 2 giorni.
Tra le novità precedentemente indicate, è bene sapere che dal 1 gennaio 2012 le parti possono decidere di utilizzare clausole flessibili o elastiche anche in assenza di regolamentazione contrattuale collettiva. Da segnalare anche che la legge 92/12 introduce anche un vero e proprio diritto al ripensamento, riconoscendo al lavoratore la facoltà di revocare il consenso alla variabilità dell'orario della prestazione nei seguenti casi:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche
- lavoratori dove il coniuge, i figli o i genitori sono affetti da patologie oncologiche
- lavoratori che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità
- lavorativa (percentuale di invalidità pari al 100%)
- lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale

