23 maggio 2013

Clausole flessibili ed elastiche nel Part Time

Esistono due tipi di clausole che possono essere applicate al contratto part time: flessibili ed elastiche.

Queste hanno subito un importante modifica con la Legge di Stabilità ma prima di approfondire vediamo nello specifico le due clausole.

Clausola flessibile - consentono al datore di lavoro di variare unilateralmente la distribuzione dell'orario di lavoro rispetto a quanto fissato nel contratto a tempo parziale originario. La clausola deve essere sottoscritta con un patto scritto e può essere applicata al part time orizzontale, verticale e misto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la volontà di avvalersi della clausola flessibile con un preavviso di 2 giorni.

Clausola elastica - consentono al datore di lavoro di ampliare unilateralmente l'ammontare dell'orario di lavoro rispetto a quanto fissato nel contratto a tempo parziale originario. La clausola deve essere sottoscritta con un patto scritto e può essere applicata al part time verticale e misto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la volontà di avvalersi della clausola elastica con un preavviso di 2 giorni.

Tra le novità precedentemente indicate, è bene sapere che dal 1 gennaio 2012 le parti possono decidere di utilizzare clausole flessibili o elastiche anche in assenza di regolamentazione contrattuale collettiva. Da segnalare anche che la legge 92/12 introduce anche un vero e proprio diritto al ripensamento, riconoscendo al lavoratore la facoltà di revocare il consenso alla variabilità dell'orario della prestazione nei seguenti casi:
  • lavoratori affetti da patologie oncologiche 
  • lavoratori dove il coniuge, i figli o i genitori sono affetti da patologie oncologiche
  • lavoratori che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità
  • lavorativa (percentuale di invalidità pari al 100%)
  • lavoratore con  figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap
  • lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale



20 maggio 2013

Indennità di disoccupazione ASpI 2013 - Cos'è e come funziona [AGGIORNATO]

L'indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l'indennità di disoccupazione ASpI e l'indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012.

Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

A chi spetta? L'ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l'indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.

Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c'è la possibilità di richiedere l'ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l'importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.

Quali sono i requisiti? Possono accedere all'ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.

Per richiedere l'indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI).

In caso di nuova occupazione, l'indennità viene sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l'ASpI riprende ad essere corrisposta  per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d'ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l'indennità decade.

I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all'estero e l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Qual'è l'importo dell'indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2013  la retribuzione di riferimento è di 1.180 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% di 1.180 euro più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo massimo.

A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

Quale è la durata dell'indennità? L'ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all'età anagrafica. Sul blog a breve troverete tutti i dettagli per scoprire la durata dell'indennità di disoccupazione a partire dal 2013.

Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l'indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica entro due mesi dalla data in cui hanno diritto al trattamento e cioè dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all'indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).



16 maggio 2013

Contratto Part Time - Cos'è il lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro part time permette al lavoratore e al datore di lavoro di soddisfare le esigenze di flessibilità legate alla riduzione dell'orario lavorativo.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di contratto a tempo parziale, a partire da un orario di lavoro inferiore a quello normale, si devono distinguere:
  • part time orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro e può essere variabile di giorno in giorno
  • part time verticale: un rapporto di lavoro nel quale l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno
  • part time misto: la combinazione delle due tipologie sopra indicate
E' bene sapere che le clausole elastiche e flessibili hanno subito alcuni cambiamenti con la Riforma del Lavoro, come anche la trasformazione del part time è cambiata con la Legge di Stabilità.

La forma del contratto a tempo parziale deve essere scritta e deve riportare la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario

Con il part time è possibile che venga richiesto il lavoro supplementare. Questo consiste nello svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'orario concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto solo in riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, cioè dove sono presenti riduzioni dell'orario di lavoro giornaliero rispetto a quello normale. Nel part time verticale, le prestazioni di lavoro aggiuntive dovranno essere trattate come straordinario.

Bisogna sottolineare infine il principio di parità di trattamento tra contratti part time e full time. I lavoratori cioè hanno gli stessi diritti riguardo:
  • importo della retribuzione oraria
  • durata del periodo di prova
  • durata delle ferie annuali: per il part time orizzontale il periodo di ferie è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; per il part time verticale la durata delle ferie riproporzionata in base alla durata della prestazione lavorativa in base alla formula "giorni ferie lavoratore a tempo pieno X  giorni lavoro part-time  / gg lavoro a tempo pieno"
  • durata del periodo di astensione obbligatoria per maternità
  • trattamento in materia di infortuni



13 maggio 2013

Contratto a progetto - I cambiamenti della Riforma

La Riforma del Lavoro ha introdotto importanti cambiamenti nel contratto a progetto riducendo, non di poco, la sua sfera applicativa.

Lo strumento della collaborazione a progetto, che ha visto la sua massima espansione con la Legge Biagi, è diventato oggi sempre meno maneggevole, sempre più circoscritto e ancora più costoso.

Di seguito le novità introdotte dalle L. n.92/12:
  • Esclusione della necessità del progetto per le collaborazioni svolte nelle attività di vendita diretta di beni e servizi nei call center
  • Specifico rapporto funzionale fra progetto e risultato che diventa parte integrante del contratto
  • Il progetto non può essere una semplice riproposizione dell'oggetto dell'attività del committente e qualifica uno specifico interesse del committente. Il progetto in definitiva deve esser descritto (e non più indicato) e collegato ad un risultato finale 
  • Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità dell'attività svolta e non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL. In mancanza dei contratti nazionali dovrà garantire una salario base non inferiore alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto
  • Il recesso del committente è previsto solo per giusta causa o inidoneità sopraggiunta del collaboratore. Il recesso del collaboratore può avvenire per giusta causa o per previsione contrattuale 
  • La mancanza del progetto o la sua inadeguatezza determinano la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato
  • Se il collaboratore opera con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato salvo però dimostrazione di prova contraria del committente



09 maggio 2013

Contratto Metalmeccanici - Permessi retribuiti

Ai lavoratori con CCNL Metalmeccanici Industria spettano 104 ore di permessi retribuiti ogni anno di lavoro (in totale 13 permessi di 8 ore).

Per i lavoratori che prestano lavoro su turnazione con questo contratto (15 o più turni settimanali, compresi notturni, sabato e domenica) sono riconosciuti ulteriori 8 ore di permesso annui, oltre naturalmente alle ferie.

Una quota di questi permessi (fino ad un massimo di 56 ore annue) possono essere utilizzati per la fruizione collettiva, dopo un incontro fra Direzione e Rappresentazione Sindacale che si tiene entro il mese di maggio di ciascun anno.

I permessi rimanenti per i lavoratori con Contratto Metalmeccanici possono essere utilizzati previa richiesta che deve essere effettuata almeno 15 giorni prima, nel rispetto di un tetto massimo di assenze del 5%. Se non viene rispettato il preavviso della richiesta dei permessi retribuiti, questi verranno concessi compatibilmente con le esigenze aziendali.

I permessi potranno essere richiesti dai lavoratori anche per gruppi di 4 ore, con l'esclusione del personale a turni e sempre compatibilmente con le esigenze aziendali.

Per quanto riguarda i permessi non goduti entro l'anno di maturazione, questi andranno a finire in una Banca Ore dove resteranno disponibile per il lavoratore per un ulteriore periodo di 24 mesi. Dopo la scadenza dei 24 mesi, questi saranno liquidati in busta paga dall'azienda.

Sul blog trovate anche il rinnovo 2013 del CCNL Metalmeccanici.